(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 30 agosto 2006)
                            Il PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a
favore  della  sicurezza e dell'educazione stradale), come modificata
da  ultimo dalla legge regionale i agosto 2005, n. 16 (Modifiche alla
legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25);
    Visto  l'Art. 6 della citata legge regionale 25/2004, che prevede
la  possibilita'  di  assegnare  interventi  contributivi a favore di
Province,   comuni,  loro  consorzi,  altri  enti  pubblici,  nonche'
associazioni  e  istituzioni  senza  fini  di  lucro  che operino per
l'organizzazione e lo sviluppo della sicurezza stradale;
    Visto  in  particolare  l'Art.  6,  comma 3, della suddetta legge
regionale  25/2004, in cui si stabilisce che i criteri e le modalita'
di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, previsti
dalla legge stessa, sono definiti con apposito regolamento;
    Vista  la  legge  regionale n. 12 dd. 21luglio 2006 «Assestamento
del  bilancio  2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008
ai  sensi  dell'Art.  18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»,
che  all'Art.  57  prevede  che, nelle more di approvazione del Piano
regionale  della  sicurezza  stradale  di cui all'Art. 2, della legge
regionale  n.  25/2004,  le  risorse  allocate  in bilancio, previste
dall'Art.  6, comma 1 della stessa, potranno essere utilizzate per le
tipologie  di interventi previsti dal Piano nazionale della sicurezza
stradale;
    Considerato  che  il  medesimo  articolo della sopra citata legge
regionale  12/2006  dispone  che  con  apposito  regolamento  vengono
definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di  concessione, erogazione e
rendicontazione dei contributi;
    Ritenuto  pertanto di adottare il «Regolamento per la concessione
dei  contributi  di  cui  all'Art. 6 della legge regionale 25 ottobre
2004  n.  25  e successive modifiche e integrazioni, per interventi a
favore della sicurezza e dell'educazione stradale»;
    Vista  la  legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle
norme   in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di
accesso);
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n 1872 del
28 luglio 2006;
                              Decreta:
    E' approvato il «Regolamento per la concessione dei contributi di
cui  all'Art.  6  della  legge  regionale  25 ottobre  2004  n.  25 e
successive  modifiche  e  integrazioni, per interventi a favore della
sicurezza e dell'educazione stradale», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 7 agosto 2006
                                ILLY